Milano, 10 aprile 2014: la decisione della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa: quando, come, cosa cambia?
Sabino Maria Frassà (Segretario Generale Fondazione Giorgio Pardi) intervista al riguardo l’avv. Marilisa D’Amico – Professore Ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano – che da tempo collabora con la Fondazione Giorgio Pardi e la Campagna di Comunicazione “ama nutri cresci” (scopri chi siamo e chi aiutiamo).
S.M. Frassà: Cos’è successo ieri? E’ la prima “bocciatura” alla legge n.40?
Marilisa D’Amico: No, già nel 2009 con la sentenza n. 151 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 40 che riguardavano il numero di embrioni da produrre e l’obbligo dell’unico e contemporaneo impianto. La Corte costituzionale ieri ha, ancora una volta, ricondotto a ragionevolezza la legge n. 40, dichiarando l’illegittimità costituzionale del divieto di donazione di gameti esterni alla coppia.
[googleplusone size=”standard” lang=”it”]S.M. Frassà: E ora che succede? Il legislatore (Governo, Parlamento, ecc) dovrà intervenire e cambiare/adeguare le norme?
Marilisa D’Amico: Come già nel 2009 ci aveva consegnato una disciplina immediatamente e direttamente applicabile, così oggi il Giudice costituzionale eliminando il divieto di donazione esterna dei gameti consente l’immediata applicazione delle tecniche assistite per quelle coppie che stando alla stessa legge 40 possono accedere alla procreazione assistita (coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi).
Occorre certamente attendere le motivazioni della decisione che non è ancora stata depositata, ma fin da subito si può osservare quanto segue, in merito alla mancanza di necessità di introdurre una nuova disciplina in materia. A seguito di questa pronuncia, però, è bene chiarire che non è richiesto alcun intervento da parte del legislatore.
Si tratta infatti di una decisione di accoglimento che entra in vigore dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, che avverrà nelle prossime settimane. La normativa che risulta a seguito dell’intervento della Corte cioè è immediatamente applicabile.
S.M. Frassà: Da domani ci si può aspettare, come in altri Paesi, la creazione di un “mercato della fecondità”? Quali tutele e regole varranno?
Marilisa D’Amico La stessa legge n. 40 ed altre norme disciplinano specificamente tutte le conseguenze che derivano dalla nascita di un bambino con procedure di fecondazione eterologa:
- ANONIMATO: L’art. 9 in primo luogo in materia di divieto di disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre disciplina compiutamente i rapporti fra il nato, la coppia e il terzo donatore, con ciò garantendo indubbie e marcate tutele al primo poiché si garantisce al figlio uno status;
- NO VENDITA GAMETI: l’art. 12 vieta e sanziona la commercializzazione di gameti, con ciò dunque non legittimandosi alcuna creazione di un mercato che mercifica i corpi e i gameti stessi.
- DONAZIONE: vi sono inoltre i decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010, in materia di donazione di tessuti e cellule umani, che contengono le regole e le procedure della donazione di organi, tessuti e cellule che devono ritenersi applicabili anche alla donazione delle cellule riproduttive, ovvero i gameti.